La legislazione


 

LE NORMATIVE C.I.T.E.S.

L’attività di raccolta cui sono state sottoposte le T. Hermanni, T. greca e T. Marginata nel corso degli anni per scopi commerciali, nonché la rarefazione degli habitat naturali ha portato ad includere queste specie nella Convenzione di Washington (C.I.T.E.S.) sul Commercio Internazionale delle Specie di Fauna e Flora minacciate di estinzione, con lo scopo appunto di proteggere piante ed animali (in via di estinzione) regolando e monitorando il loro commercio internazionale.

 

La Convenzione di Washington, nota appunto come C.I.T.E.S., è entrata in vigore nel 1975 e vi aderiscono attualmente 169 Paesi e racchiude le specie protette in 3 Appendici. Le testudo sono state ricomprese nell’Appendice II della C.I.T.E.S. e nell’Allegato A del Reg (CE) 388/97 (norma comunitaria di recepimento della normativa internazionale) e quindi sottoposte alla massima tutela circa la loro commercializzazione.

 

In poche parole il regolamento comunitario prevede la possibilità per uno Stato membro di rilasciare appositi certificati per fini commerciali qualora gli esemplari siano riconosciuti dall’Autorità Amministrativa, in consultazione con l’Autorità Scientifica, come "nati e allevati in cattività".

 

La legislazione quadro di riferimento che interessa quindi la commercializzazione di esemplari del genere testudo e costituita dalle principali normative di seguito sinteticamente riportate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in ambito internazionale

Convenzione Internazionale di Washington (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) del 3/3/1973, che ha inserito gli esemplari in questione (testudo Hermanni, testudo Graeca e testudo Marginata) nell’Appendice II.

 

in ambito comunitario

il Reg. (CE) 338/1997 di recepimento della normativa internazionale, che ha inserito tali specie nell’Allegato A, (ha sostituito il precedente Reg. (CE) 3626/1982 col quale l’UE aderiva alla convenzione);

il Reg. (CE) 865/2006 - nuovo Regolamento d’attuazione (sostituisce il precedente Reg. (CE) 1808/2001);

il Reg. (CE) 318/2008 concernente l’elenco delle specie protette mediante controllo del commercio (sostituisce il Reg. (CE) 1332/2005 che sostituì il Reg. (CE) 1497/2003 e Reg. (CE) 834/2004).
 

in ambito nazionale

Legge di ratifica 19/12/1975 n. 874 entrata in vigore il 31/12/1979;

Legge 150 del 7/2/1992 e s.m., concernente il sistema sanzionatorio.

 

In Italia la normativa comunitaria è entrata definitivamente in vigore, con l’ultima proroga per l’applicazione del regolamento comunitario, il 31/12/1995.

 

Le Autorità designate dall’Italia quali organi competenti per l’applicazione della Convenzione sono:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la Divisione I della Direzione per la Protezione della Natura del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, quale Autorità di Gestione (non emette licenze e certificati);

la Divisione VIII-C.I.T.E.S. della Direzione Generale per la Politica Commerciale del Ministero dello Sviluppo Economico, quale Autorità Amministrativa competente per le licenze di importazione ed esportazione;

il Sevizio C.I.T.E.S. del Corpo Forestale dello Stato del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, quale Autorità Amministrativa che, unicamente, possono emettere licenze e certificati comunitari per il settore C.I.T.E.S.;

la Commissione Scientifica C.I.T.E.S. istituita con DM del 27/4/1993 presso il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, quale Autorità Scientifica.